(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 29 febbraio 2000) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sfera di applicazione 1. Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli impianti funiviari che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto privato di persone o cose. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli ascensori e montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, con un'inclinazione massima di quindici gradi rispetto alla verticale.