(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 29 febbraio 2000)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                        Sfera di applicazione
    1. Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli
impianti   funiviari   che   utilizzano  funi  portanti  oppure  funi
portanti-traenti, destinati al trasporto privato di persone o cose.
    2.  Le  disposizioni  della  presente legge non si applicano agli
ascensori  e montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415,
con   un'inclinazione   massima   di  quindici  gradi  rispetto  alla
verticale.